LA VENDEMMIA TURISTICA

 

Una novità nell’ordinamento giuslavoristico per le città del vino

 

In data 12 luglio 2023 è stato siglato il protocollo tra l’INL e l’Associazione Nazionale Città del Vino, visti l’art. 1, cc. 502-505 della L. 205/2017 e il D.M. 12.03.2019, con l’obiettivo di individuare regole di comportamento uniformi circa lo svolgimento della c.d. “vendemmia turistica” da parte di aziende vitivinicole.

 

Nel nostro ordinamento giuridico vige la presunzione di onerosità della prestazione di lavoro: nella generalità dei casi, il lavoro deve essere ricambiato da una retribuzione o compenso e non può quindi essere reso a titolo gratuito. Tale presunzione è insita nei più fondamentali e risalenti precetti di legge, tra cui gli artt. 2094 e 2222 cod. civile, nonché nella consolidata esperienza giurisprudenziale sul tema.

 

Novità del lavoro gratuito

In determinati casi è ammessa una presunzione di gratuità della prestazione di lavoro, sebbene a fronte di particolari situazioni e/o esigenze che giustificano il venire meno del principio di onerosità. Ad esempio, questo avviene nel caso del volontariato o nel caso del lavoro familiare, aspetti in cui si privilegia il concetto di prestazione resa affectionis vel benevolentiae causa, ossia per motivi solidaristici e/o affettivi, e in cui viene meno la normale conflittualità tra parti, sottesa ai contratti di lavoro.
Con il termine vendemmia turistica viene definita “l’attività di raccolta dell’uva, non retribuita, di breve durata, episodica, circoscritta ad appositi spazi, avente carattere culturale e ricreativo, svolta da turisti e correlata preferibilmente al soggiorno in strutture ricettive del territorio e/o alla visita e degustazione delle cantine locali nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato”, da non considerarsi quale rapporto di lavoro.

In buona sostanza, l’ordinamento apre il campo a una nuova tipologia di lavoro gratuito, chiaramente nel rispetto di determinati scopi, ovvero, in questo caso, al fine di permettere e regolamentare un nuovo tipo di esperienza eno-turistica.

 

Regolamentazione della vendemmia turistica

Tra i molti aspetti, è stato stabilito che “L’attività è ristretta a poche ore alternativamente nella fascia oraria antimeridiana o postmeridiana e non può ripetersi per più di due volte nella stessa azienda vitivinicola nell’arco della stessa settimana” e, ancora, che “I filari della vendemmia didattica devono essere resi riconoscibili e distinguibili dai luoghi ove i vendemmiatori professionisti svolgono la vendemmia ordinaria, con l’apposizione di idonei cartelli, inoltre andranno indicate nella dichiarazione al S.U.A.P. o sportello equipollente le coordinate mappali (foglio e particella) avendo cura di escludere in maniera tassativa lo svolgimento promiscuo delle due attività”.

Alla stregua delle esperienze di volontariato, sono quindi stabiliti criteri rigidi e serrati da dover rispettare, che possono essere controllati nell’evidente esigenza di contingentare il lavoro gratuito esclusivamente alla fattispecie individuata.

In linea con l’opportuna tendenza dei tempi attuali, la gratuità non rileva al fine del rispetto delle tutele in ambito salute e sicurezza, tenuto conto che “La vendemmia turistica dovrà svolgersi con modalità che assicurino la salute e sicurezza dei turisti, anche con riferimento alle attrezzature messe a disposizione degli stessi nonché agli indumenti e alle calzature indossate”. In buona sostanza, l’ordinamento giuridico conferma, quindi, una volta ancora, la sua natura e le sue radici: il lavoro deve essere pagato e solo in alcuni casi, ben delimitati, può essere reso a titolo gratuito e, al di là di questo, la salute e sicurezza devono essere garantite per chiunque.

In sintesi l’attività turistico-didattica della raccolta delle uve deve essere:

a)      non retribuita;

b)     ristretta a poche ore, al mattino o al pomeriggio;

c)      non può essere svolta nella stessa settimana per più di due volte presso la stessa azienda;

d)     i filari della vendemmia debbono essere riconoscibili e distinguibili da quelli ove si svolge la normale attività di vendemmia, con esclusione di svolgimenti promiscui delle due attività;

e)      le coordinate mappali e catastali ove si svolge la vendemmia turistica vanno segnalate, in via preventiva, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) o sportello equipollente;

f)      l’attività deve essere svolta con la supervisione continua di tutor aziendali, nel rispetto delle regole di tutele in ambito della salute e sicurezza, previa la stipula di un’apposita assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dei turisti.

 

Svolgimento

Sia i tutor che i turisti avranno l’onere di indossare cartellini identificativi con la scritta “tutor” e “vendemmiatore turista”. A questi ultimi, come ricorda l’art. 6, dovrà, in via assoluta, essere vietato l’accesso ad ambianti diversi da quelli ove si svolge la didattica (con spazi ed illuminazione adeguata) e l’utilizzo di attrezzature che presentano un pericolo.

La vendemmia si deve svolgere in assoluta sicurezza (art. 4): di qui, particolarmente curata deve essere la messa a disposizione di indumenti, calzature e attrezzature ed il tutor, oltre a vigilare, prima dell’inizio delle operazioni, dovrà fornire indicazioni sia in relazione agli strumenti da utilizzare che ai comportamenti, con assoluto divieto, per gli enoturisti, di svolgere le operazioni di carico e scarico delle cassette di uva e di qualsiasi macchina agricola.

 

Controlli e verifiche

Il protocollo sopra richiamato è utile per comprendere come la preoccupazione degli organi addetti al controllo sia rivolta al verificare la reale genuinità dell’esperienza, nella volontà di contrastare gli abusi e l’utilizzo improprio in frode alla legge.

L’azienda ospitante deve conservare e mettere a disposizione del personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, per la vendemmia relativa all’anno in corso, tutta la documentazione richiesta dal protocollo (art. 8).

Visite a campione, da parte di quest’ultimo organo, finalizzate all’accertamento della genuinità delle finalità turistiche sono sempre possibili anche a fronte di segnalazioni, pervenute dalla stessa Associazione Nazionale delle Città del vino, circa l’esistenza di situazioni elusive (art. 9).

 

 

16/08/2023

 

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